In applicazione al Dpcm del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale è stata Pubblicata l'ordinanza sindacle n.17874 del 10 marzo 2020 .
SPOSTAMENTI
1. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2. Sollecita ogni cittadino a rimanere nella propria abitazione evitando ogni spostamento in entrata e in uscita dalla città, nonché all'interno della stessa città, salvo che per motivate esigenze da comprovare, quali esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
CERIMONIE ED EVENTI
3. Sono sospesi gli eventi, le competizioni sportive di ogni ordine (comprese quelle tra amici) e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
4. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
A riguardo si precisa che:
Il mancato rispetto delle norme precisate, comporterà la chiusura dell'intera attività.
5. Come stabilito dalla Diocesi, sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, Visite Pastorali e le feste e le manifestazioni religiose con grande concorso di popolo. L'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020.
AZIENDE E UFFICI PUBBLICI
6. Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del D.P.C.M. 9 Marzo 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020;
SCUOLA
7. Sono sospesi tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado ed i servizi educativi per l'infanzia:a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia; b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in: c.1)spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; c.2 centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità', non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; c.3 servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
TURISMO
8. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
PUBBLICI ESERCIZI
9. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 Marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;Il Limite orario è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico esclusivamente mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio evitare che il momento della consegna preveda contatti personali, pertanto è vietato l'asporto e il cosiddetto take away.Si precisa che nell'attività di ristorazione sono incluse : le Pizzerie, Rosticerie, Paninoteche, Tavola Calda, Friggitorie e qualsiasi altra forma di somministrazione di alimenti e bevande. Per quanto attiene i Panifici, Salumerie e altre attività alimentari abilitate alla preparazione di cibi da asporto e non, dovranno esercitare tale attività esclusivamente dalle 6 alle 18, fermo restando, ove ritenuto necessario, il prosieguo esclusivo dell'attività commerciale, come ad esempio la vendita.Gli H24 possono esercitare la loro attività dalle 6.00 alle 18.00 a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, l'attività deve essere chiusa.Si invita alla chiusura le attività à di parrucchiere, barbiere, estetista, centro massaggi e attività similare, che ove aperte, devono ricevere per appuntamento, tenere guanti e mascherina ed igenizzare gli strumenti ogni cliente, ferme restando il rispetto delle norme precisate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020.
10. Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
11. Nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita devono essere chiuse con esclusione delle farmacie e para farmacie.Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
12. Il Mercato Settimanale del Giovedì, considerata l'impossibilità di garantire le norme evidenziate nell'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020, per giovedì 12 Marzo pv è sospeso,con facoltà di recupero della giornata in altra data da concordare con gli operatori;
13. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;