La legge 6 luglio 2012 n. 96 prevede l’obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di tutti i candidati a sindaco e a consigliere comunale nelle elezioni che si svolgono nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
In particolare, entro 90 GIORNI dalla data delle elezioni amministrative, tutti i candidati, ELETTI e NON ELETTI:
sono tenuti a depositare presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello il rendiconto delle spese elettorali e dei contributi ricevuti con allegata copia di un documento di riconoscimento valido.
La stessa normativa prevede che:
ed al presidente del Consiglio Comunale - presidente.amato@comune.molfetta.ba.it - protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it
INDICAZIONI OPERATIVE
DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTO DEI SINGOLI CANDIDATI – (art. 7, comma 6, della L. 515/1993 come modificata dall’art. 13 della L. 96/2012)
La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni, oltre che al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello, istituito dall’art. 13 L. 515/93.
La dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».
Vanno analiticamente riportati, secondo l’indicazione nominativa, i contributi e i servizi ricevuti anche provenienti dalle persone fisiche ed alle spese sostenute.
Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.
Per i limiti di spesa ed altre indicazioni si rinvia all’art. 13 della L. 96/2012., ed agli art. 7 e seguenti della L. 515/93, come innovata.
Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6, dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti.
L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi, oppure hanno speso meno di € 2.500,00 unicamente con denaro proprio.
La dichiarazione va inviata entro tre mesi dalla data delle elezioni a :
- al Co.Re.Ge presso la Corte d’Appello di Bari elettorale.ca.bari@giustizia.it prot.ca.bari@giustiziacert.it
- al Presidente del Consiglio Comunale presidente.amato@comune.molfetta.ba.it - protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it
Le dichiarazioni devono essere effettuate dai candidati eletti e non eletti
(sindaco e consiglieri comunali).
Si allegano
Contatti:
080 8850.430 – 080 8850 431- e.mail : ufficio.elettorale@comune.molfetta.ba.it
P.O Servizio Elettorale
dott. Raffaele Mecca