A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm del 13 ottobre scorso il Sindaco, recependone i contenuti, ha emanato una ordinanza a sua firma intervenendo con ulteriori disposizioni per meglio regolamentare il rispetto delle norme anti covid. Di seguito il testo.
IL SINDACO
Dato atto che con Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica ha disposto all’art. 1 l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibo e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
Rimangono valide tutte le disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
Dato atto che con Ordinanza 374 del 03 ottobre 2020 il Presidente della Regione Puglia ha disposto che "Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché di tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto - prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro;
Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerata l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento sul territorio nazionale, ha emanato in data 13 ottobre 2020 un ulteriore DPCM
Ritenuto necessario
Preso atto che l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;
Visti:
ORDINA
A tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, in conformità al DPCM del 13 ottobre 2020, all’Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 e ordinanza del Presidente Regione Puglia n. 374 del 03.10.2020
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
È fatto obbligo l’uso di protezioni delle vie respiratorie in tutti gli Uffici ed esercizi di qualunque attività Pubblica o Privata aperta al pubblico e di mantenere sempre il distanziamento tra persone di oltre un metro;
È fatto obbligo sull’intero territorio comunale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchè obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, siano garantite in modo continuativo le condizioni di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle line guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle line guida per il consumo di cibi e bevande.
Dai predetti obblighi sono esclusi:
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi e/o con soggetti fragili (anziani, ammalati, portatori di handcap)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19 sull’intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno dei parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle line guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
c) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia con l’obbligo di adottare apposite protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Diparimento per le politiche della famiglia;
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicate dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
ATTIVITÀ SPORTIVE
Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza autorizzata, con prevenzione del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, per i luoghi chiusi, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperaura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanate dale rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportivi, enti organizzatori;
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
CERIMONIE ED EVENTI
ESERCIZI PUBBLICI
AZIENDE E UFFICI PUBBLICI
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
- esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti–contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuali;
- siano incentivati le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020, l’ingresso e il transito nel territorio comunale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonchè gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso da parte dei cittadini di stati membri dell’Unione Europea, di stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio comunale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f) come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
h) ingresso nel territorio comunale da parte dei cittadini di Stati terzi soggiornati di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relative allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornati di lungo periodo, nonchè ai cittadini di Stati Terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normative nazionale;
i) ingresso nel territorio comunale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h) come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
l) ingresso nel territorio comunale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio comunale alle persone che hanno transitato o soggiornatonegli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
a) Persone di cui al punto precedente, lettere f)g)h)i) con residenza in Italia da data anteriore a quella indicate nell’elenco F dell’allegato 20 del DCPM del 13 ottobre 2020;
b) Equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di cui ai Paesi interessati;
c) Funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.
AVVISA
L’inosservanza delle sopra indicate disposizioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 35/2020 (sanzioni amministrative da € 400,00 a € 1.000,00)
Le presenti disposizioni rimangono sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni restrittive in relazione all’andamento dell’epidemia.
AVVERTE
Che il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell'ente, che rendono la comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco:
DISPONE
La pubblicazione sull'albo pretorio.
L'invio via a mezzo pec:
Alla Capitaneria di Porto di Molfetta
Al Comando Compagnia e al Comando Stazione Carabinieri.
AI Comando Guardia di Finanza.
AI Comando Polizia Locale.
Alla Distretto Socio Sanitario 1 ASL Molfetta
A tutte le Associazioni di Volontariato.
Il Sindaco
Tommaso Minervini