Accordo di separazione e divorzio in comune
- Sezione: Guida ai servizi | Diritti del cittadino
Descrizione: Dall'11 dicembre 2014 le separazioni e i divorzi possono farsi in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile. Il D.L. 132/2014, convertito in legge, ha infatti previsto la possibilità per i coniugi di presentarsi direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile competente per rendere le dichiarazioni relative all’accordo di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi. Le separazioni e i divorzi di fronte all'Ufficiale di Stato civile sono possibili solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori, anche di una sola parte, e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave (L. 104/92 art. 3). Inoltre con tale modalità la coppia non può disporre condizioni relative a trasferimenti patrimoniali. La procedura prevede due distinti momenti, sia nel caso di separazioni, sia nel caso di divorzi: 1) nel giorno fissato dall’appuntamento i coniugi si presentano davanti all’ufficiale di stato civile, eventualmente accompagnati dal loro avvocato, e rendono le dichiarazioni di accordarsi per la separazione o per il divorzio. L’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni, forma un primo atto che viene iscritto nei registri di matrimonio e invita i coniugi a ricomparire nuovamente ad una certa data (non prima di 30 giorni) per confermare tale volontà; 2) in un secondo momento i coniugi si ripresentano davanti all’ufficiale di stato civile e rendono le dichiarazioni di confermare l’accordo già concluso. Se i coniugi non si presentano alla data prefissata l’accordo non avrà effetti. E’ prevista la riscossione di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00 da esigere al momento della conferma dell’accordo. NEL CASO DI DIVORZIO (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio): il D.L. 132/2014 non ha inciso sui tre anni che i coniugi devono attendere tra separazione e divorzio. In pratica, fra la procedura di separazione personale e la procedura di divorzio devono comunque essere trascorsi 3 anni (decorrenti dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, anche quando il giudizio si sia trasformato in consensuale |
A chi è rivolto: a tutti gli interessati |
In che modo accedo al servizio:
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Documentazione richiesta •Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità •Copia conforme all’originale dell’atto di separazione per i coniugi che si accordano per il divorzio |
In quanti giorni accedo al servizio: 1- 5 giorni lavorativi
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Orario di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12:00 - martedì e giovedì anche pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 Sede: Demografia – Ufficio Matrimoni - |
Recapito: 080 2446120 - 0802446127 Email: demografia@comune.molfetta.ba.it Pec: demografia@cert.comune.molfetta.ba.it
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Contribuzione: marca da bollo di 16 euro |