Cittadinanza italiana per filiazione
- Sezione: Guida ai servizi
Descrizione: Procedimento che permette di acquistare la cittadinanza italiana a seguito di filiazione, in riferimento ai casi stabiliti dall'Art.2 della Legge 91 del 1992. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. II figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. |
A chi è rivolto: a tutti gli interessati |
In che modo accedo al servizio: L'acquisizione di cittadinanza di minorenne a seguito di riconoscimento di filiazione è automatica. L'istanza di riconoscimento di filiazione deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile, da parte del genitore italiano, durante la minore età del cittadino, allegando l'atto di nascita tradotto e legalizzato. Per la richiesta di cittadinanza di maggiorenni, la dichiarazione deve essere fatta entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di eleggere la cittadinanza per filiazione, allegando: •Atto di nascita (eventualmente acquisibile d'ufficio) •Atto di nascita del genitore •1 marca da bollo da 16 euro |
Documentazione richiesta: Atto di riconoscimento o sentenza giudiziale di filiazione, Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità, Titolo di soggiorno |
In quanti giorni accedo al servizio: 1-5 giorni lavorativi |
Orario di apertura al pubblico:Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12:00 - martedì e giovedì anche pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 Sede: Demografia – Piazza Municipio |
Recapito: 080.8850418 |
Contribuzione: Per la richiesta di cittadinanza durante la minore età, non è previsto nessun costo. Per i cittadini maggiorenni, è richiesto un versamento del contributo di 200 euro di cui art.1, c.12 L. 15/07/2009 n. 94 su specifici modelli depositati presso gli uffici postaliservizio |