Convivenze di fatto
- Sezione: Guida ai servizi | Diritti del cittadino
Descrizione: La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che risiedono nello stesso alloggio, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Diritti dei conviventi: • gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento nazionale e comunitario; • in caso di malattia o ricovero diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private; • possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie; • in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili; • diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto; • rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare. • estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare; • diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti; • possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali; • in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Per meglio definire (e rafforzare) i termini della “convivenza di fatto” i due contraenti possono regolarizzare anche gli aspetti patrimoniali con specifico “contratto di convivenza” depositato presso notaio/avvocato. Il “contratto di convivenza” si risolve per • a) accordo tra le due parti; • b) recesso unilaterale; • c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; • d) morte di uno dei contraenti.
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A chi è rivolto: a tutti gli interessati |
In che modo accedo al servizio: La convivenza di fatto può essere costituita in due maniere: 1) Dichiarazione presso l'Ufficiale d'Anagrafe, con residenza e coabitazione nello stesso alloggio. Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo sul cito del comune) unitamente alle copie dei documenti di identità: • direttamente allo sportello dell’anagrafe in Piazza Municipio, previo appuntamento; • via PEC a :demografia@cert.comune.molfetta.ba.it riportante come oggetto "Convivenza". • via email a demografia@comune.molfetta.ba.it riportando come oggetto "Convivenza". La domanda deve essere compilata, con tutti i dati richiesti ed i recapiti di contatto, firmata ed allegare i documenti richiesti e di riconoscimento. Per l’invio tramite e.mail/pec deve essere scansionata in formato pdf ed allegata insieme ai documenti richiesti. Oppure può essere compilata e firmata digitalmente e poi inviata insieme ai documenti richiesti. 2) Contratto di convivenza I “conviventi di fatto” possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in Comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”. Il “contratto di convivenza” in questione deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alla legge (comma 51). Ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista che abbia ricevuto il “contratto di convivenza” medesimo in forma pubblica (ovvero che ne abbia autenticato la sottoscrizione) deve trasmetterne copia al Comune di residenza entro i successivi 10 giorni per l’iscrizione in anagrafe (comma 52).
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Documentazione richiesta: •Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità •Residenza nel Comune di Molfetta nella stessa abitazione •I conviventi non devono avere fra loro rapporti di parentela, affinità, adozione; o di matrimonio e unione civile fra di loro o con altri |
In quanti giorni accedo al servizio: 1-5 giorni lavorativi |
Orario di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:00 Martedì e Giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Sede: Demografia –Uff Anagrafe Piazza Municipio |
Recapito:080/2446. 110/112 Email: demografia@comune.molfetta.ba.it Pec: demografia@cert.comune.molfetta.ba.it |
Contribuzione: non è prevista la contribuzione al costo del servizio |