Numero Verde 800.71.39.32 AntiCovid e Come Contattare gli uffici del Comune di Molfetta
- Categoria: Banner | Istituzionali
- Data di ultima modifica: 15.02.21
E' attivo dal 6 novembre 2020 il numero verde 800.71.39.32 per tutte le informazioni e le procedure su Covid-19
Il servizio è fornito gratuitamente da Network Contact ed è attivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20
Quali informazioni posso chiedere al Numero Verde:
- Informazioni sui Decreti, Ordinanze e Restrizioni
- Come comportarsi, chi contattare e cosa fare in caso di necessità per assistenza sanitaria e sociale
- Indicazioni operative per la gestione dell'emergenza
- Prescrizione da rispettare in presenza di sintomi
- Come inquadrare il caso sospetto
- Quali sono le condizioni cliniche che impongono l’esecuzione del test diagnostico per COVID-19
- Esistono differenze tra isolamento e quarantena
- Differenze tra tampone rapido antigenico e test sierologico
- Suggerimenti utili e come comportarsi
- Informazioni di assistenza alla popolazione
- Chi contattare se ho necessità di consegna farmaci
- Chi contattare e come richiedere il servizio spesa a casa in caso di quarantena o isolamento o anziani, persone o adulti impossibilitati
- Come chiedere il servizio distribuzione pasti
- Assistenza alle famiglie bisognose
- Con chi posso parlare per un supporto psicologico
- Dove posso trovare i modelli di autocertificazione
- Dubbi su procedure
- Nuovi servizi attivati dal Comune di Molfetta dedicati alla popolazione in periodo di emergenza da Covid-19
Tutti coloro che contattano gli operatori del numero verde oltre gli orari indicati potranno registrare la richiesta che sarà evasa negli orari di servizio.
Le info sono condivise su:
- Facebook Città di Molfetta
- Telegram Città di Molfetta
- www.comune.molfetta.ba.it - Sezione Covid-19
- Info Allert 365 Numero della Protezione Civile
- App Cittadino Digitale
Per dubbi o necessità è possibile contattare anche gli esperti attraverso l'indirizzo Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Acquisizione manifestazioni di interesse per l'inserimento nell'elenco comunale di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'art. 2 D.L. n. 154 pubblicato in G.U. il 23 novembre 2020
consulta l'avviso per gli esercizi commerciali - scadenza il 21 dicembre 2020
Le domande più frequenti
Vorrei effettuare il tampone presso il drive in ospedale Molfetta, cosa devo fare?
Risposta
Per ottenere il tampone occorre necessariamente rivolgersi al proprio medico curante, facendo presente la propria condizione. Questi lo segnalerà al Dipartimento di Igiene che lo metterà in lista d'attesa e gli comunicherà la data e l'ora di prenotazione. Potranno accedere all'area i pazienti che: 1) avvertono sintomi riconducibili al covid-19; 2) hanno effettuato un test sierologico con esito positivo; 3) sono stati in contatto con paziente positivo.
Buongiorno vorrei effettuare il tampone presso il drive in ospedale Molfetta cosa devo fare? Dove posso prenotare?
Risposta
Buongiorno, le informo che per ottenere il tampone occorre necessariamente rivolgersi al proprio medico curante, facendo presente la propria condizione. Questi lo segnalerà al Dipartimento di Igiene che lo metterà in lista d'attesa e gli comunicherà la data e l'ora di prenotazione.
Accesso agli uffici Comunali a partire dal 16 novembre 2020
A partire dal 16 novembre l’accesso al pubblico alle sedi comunali sarà consentito solo se strettamente necessario previo appuntamento con l'ufficio interessato. Lo ha disposto il sindaco Tommaso MInervini con Decreto sindacale n. 77718 dell’11 novembre 2020.
L'ingresso a ciascun ufficio sarà consentito una persona per volta e lo stazionamento dovrà avvenire, evitando sovraffollamenti degli uffici e spazi comunali. La protocollazione di istanze o qualsiasi altro documento dovrà avvenire preferibilmente in via telematica, tramite l'utilizzo della pec dell'ufficio protocollo generale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La protocollazione manuale di qualsiasi documento presso l'ufficio di protocollo generale sarà consentita solo in caso di espressa necessità e comunque l'ingresso a ciascun ufficio sarà consentito una persona per volta e su appuntamento.
Di seguito i numeri, aggiornati, a cui si deve chiamare, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e, il martedì e giovedì, anche dalle 15.30 alle 17.30.
Portineria. 080.995.62.26
Settore Patrimonio
Segreteria di Settore - tel. 080/9956316
Servizio Cimitero – tel. 080/3381252
Servizio Manutenzione - tel. 080/9956236
Servizio Avvocatura - tel. 080/9956117
Servizio Economato e Partecipate - tel. 080/3359256
Servizio Gestione Patrimonio tel. 080/9956215 - 080/3359282
Servizio Contratti - tel. 0809956305
Servizio Appalti - tel. 080/9956319
Servizio Erp/canoni di locazione - tel. 080 9956305/0803359209
Servizio Gestione Impianti Sportivi Tel. 080.3359221/225/335
Gabinetto del sindaco/Ufficio cultura – tel. 080 9956114
Biblioteca – tel. 080 3344941
Settore territorio – tel. 080 9956202 – 080 9956203
Servizi demografici: 080 8850425 (residenza e anagrafe); 080 8850426 (carte d’identità); 080 8850414 (nati); 080 8850427 (matrimoni); 080 8850419 (decessi)
Servizi sociali: tel. 080 3374611 - 080 3374634 - 080 3374633
Settore tributi: tel. 080/3359277 (Sportello IMU) - 080/3359236 (Sportello Tari) – 080 3359315 (Sportello autorizzazioni)
Ragioneria: tel. 080 335236 – 080 3359266
Ufficio personale – tel. 080 9956352/0809956354
Segreteria sindaco: tel. 080 9956338 – 080 9956339 - 080 9956340
Attività Produttive e Ambiente
Enzo Balducci - 080.9956300
La Forgia Enzo - Responsabile SUAP 080.9956235
SUAP - Allegretta Anna - 080.995.6218 - Amato Gianpiero - 080.9956221 -Angela Porta: 080.995.63.33 - Rosaria Ricciardi Calderaro: 080.995.62.20
Ambiente - Enza Cocozza - 080.995.62.14
UMA - Giuseppina Dell'Olio - 080.9956224
Opere edili - Antonella Fatone 080.995.6315
Demanio - Nicoletta Lomuscio - 080.995.62.32
Commercio - Antonella Picca - 080.995.62.32
Ristorazione e Commercio
- Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
- È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
- Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo? La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
- La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza? No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati? I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse.
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo. - Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti? Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.
- Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio? Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
- Le attività di mensa e catering è consentita. Posso farlo anche ristoratori che fanno mensa per Enti o Società convenzionate : Si possono farlo ma dette attività devono avere il seguente codice ateco 56.29.10 Mense e 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale.
- Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. l), del DPCM del 3 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. In base a tale ultimo inciso, deve ritenersi che le attività sopra indicate debbano ritenersi inibite anche laddove svolte all’interno di un bar.
- Consegne a domicilio : Non sono previste restrizioni orarie.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. c) del DPCM del 3 novembre 2020, a partire dal 6 novembre e fino al prossimo 3 dicembre, nelle Regioni con uno scenario di tipo 4 - “massima gravità” (c.d. “Area rossa”) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery e il take away (quest’ultimo fino alle ore 22.00).
Con riferimento al delivery, si prevede la necessità di rispettare le norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, ma non è prevista alcuna restrizione oraria e l’attività potrà dunque esser effettuata anche oltre le ore 22.00. . Si ritiene inoltre che sia possibile effettuare il delivery anche nei confronti dei clienti residenti fuori dal Comune nel quale è ubicata l’attività.
- Bar situati nei centri commerciali , possono lavorare nei festivi e prefestivi?
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. ff) del DPCM del 3 novembre 2020, in vigore a partire dal 6 novembre e fino al 3 dicembre, su tutto il territorio nazionale, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli “esercizi commerciali” all’interno dei centri commerciali e dei mercati, con eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Stando al tenore letterale della norma - salvo diversa interpretazione da parte delle Autorità Governative, già sollecitata dalla Federazione - tale elenco sembrerebbe tassativo, questa la ragione per cui deve ritenersi che gli esercizi di ristorazione non possano restare aperti. Tuttavia, è ragionevole ritenere che possano continuare ad essere assicurati, nel rispetto delle misure di sicurezza, i servizi di take away (fino alle ore 22) e delivery (senza restrizioni orarie), atteso che non si pongono in contrasto con la ratio della norma (evitare assembramenti) e che non sono inibiti neppure nelle Regioni della c.d. “Area rossa”.
IMPORTANTE : Il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre, ha confermato l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente (sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti) per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico (cfr. art. 1, comma 5).
Ho un panificio. Ci sono distinzioni tra coloro che svolgono esclusivamente la vendita di prodotti, tra quelli che producono, nonché per chi svolge anche l'attività di somministrazione non assistita?
- Il DPCM 24 ottobre non pone restrizioni circa l'orario di apertura delle attività di produzione e vendita del pane o, in generale, delle attività commerciali al dettaglio. La disposizione di cui all'art. 1, comma 9, lett. ee), stabilisce tuttavia che “dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico”.
Per quanto inserita all'interno di una lettera riferita alle attività dei servizi di ristorazione, il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che la stessa abbia portata generale.
Pertanto, appurato che i locali di un esercizio commerciale, alla pari di quelli di un'attività produttiva organizzata al fine di consentire il consumo immediato in loco dei prodotti oggetto di vendita, rientrano senza dubbio nella categoria dei luoghi "aperti al pubblico", e in assenza di indicazioni ufficiali che giustifichino una differente interpretazione, si ritiene che le suddette limitazioni orarie si applichino anche alla possibilità di consumo immediato dei prodotti di propria produzione nei locali dei panifici (prevista dall'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 223/2006) e di consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso gli esercizi di vicinato (secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. f-bis) del citato D.L. 223/2006 e dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 114/1998).
Si ritiene pertanto che tali attività non potranno proseguire oltre le ore 18.00. Fatte salve eventuali disposizioni regionali più restrittive, l'attività di vendita resta invece consentita senza limiti di orario. - Alberghi e strutture ricettive .
Nelle zone rosse e arancioni gli alberghi possono rimanere aperti. Ma sembrerebbe che il DPCM del 3 novembre non dia opportunità a bar e ristoranti interni all'hotel di fornire il servizio ai propri clienti.
Spostamenti
- Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti? Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. - Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
- Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
- Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
- È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro? È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
- Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere? In orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 tali spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni delle regioni dell’area “arancione”. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.
- Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverato in una struttura detentiva a carattere ospedaliero? Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.
- Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare? No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
- Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
- È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita? È possibile spostarsi in altri comuni per acquistare beni o usufruire di servizi solo ed esclusivamente se questi non sono disponibili nel proprio comune. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita (o, per esempio, dell’ufficio postale), o sia necessario acquistare generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
- Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.
- Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza? Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
- Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
- Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”? In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
- Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1.
- È possibile raggiungere la seconda casa? L’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
- Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.
- È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
- Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
- Si possono portare gli animali domestici dal veterinario? Sì.
- Si può uscire per fare una passeggiata? Sì, dalle 5 alle 22.
- È consentito fare attività motoria? Sì, dalle 5 alle 22.
- L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
- Posso utilizzare la bicicletta? È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
- Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
- Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- Ci chiedono frequentemente se si possono visitare congiunti o partner non conviventi fuori dal Comune . Non è possibile spostarsi da Comune all’altro per questo motivi tranne se non ci sono condizioni di necessità o motivi di salute. In Città nessun problema dalle 5 all 22.
Varie
- È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza? Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
- Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale? Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
- È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio? Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
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