Tari - Tassa sui Rifiuti Anno 2024 -DOCUMENTO SULLA TRASPARENZA
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- Data di ultima modifica: 20.05.24
CHE COS’E’ LA TARI?
La Tari è il tributo sui rifiuti. È destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.
CHI DEVE VERSARLA
Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti) con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
La tariffa è calcolata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. E’ composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Il C.C., con Deliberazione n° 9 del 22/04/2024, ha disposto per l’anno 2024, il versamento in acconto delle prime tre rate TARI applicando le tariffe deliberate per l’anno 2023 e del saldo previa approvazione del relativo nuovo piano tariffario.
COME SI DETERMINA
Per le utenze domestiche, la determinazione della tariffa si fonda sui coefficienti Ka (per la parte fissa e Kb (per la parte variabile). La parte fissa è calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo mentre la parte variabile si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato dalle risultanze anagrafiche al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con riferimento all’immobile oggetto di tassazione.
Per le utenze non domestiche, la tariffa dipende dai coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile). La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc; la parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qtà di rifiuti per tipologia).
La legge istitutiva della TARI dispone che ai contribuenti venga applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, fissato dalla Città Metropolitana di Bari nella misura del 4 %.
CHI EROGA IL SERVIZIO
IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E’ EROGATO DA:
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA S.R.L. - Via Oleifici dell'Italia Meridionale Z.A. Lotto C 70056 MOLFETTA (BA). tel: 080/3387574 - 080/9900462 - LUN – VEN 8:00-14:00 MAR e GIOV 15,00-18,00.
link: www.asmmolfetta.it;
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PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
NUMERO VERDE: 800139323;
Il Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è erogato dall’Area Fiscalità Locale del Comune.
REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
Parte fissa
(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n. componenti nucleo) Definizioni:
TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione
TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)
Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib. a utenze domestiche e su sup. totale corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)
Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)
Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche
Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib. di superfici e n. componenti
Parte variabile
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)
TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu
REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
Parte fissa
Si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc), in particolare:
TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)
Tfnd = quota fissa della tariffa per utenza non domestica di tipologia ap e superficie Sap (superficie locali attività produttiva)
Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic. potenz. produzione (Kc) Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attività per aree geografiche e grandezza comuni
Parte variabile
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd.
TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)
TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva
Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni.
RIDUZIONI ED ESENZIONI COME DA REGOLAMENTO
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, approvato con provvedimento del Consiglio comunale n. 9 del 22/04/2024, dispone:
- L’esenzione della tariffa per l’abitazione occupata da nucleo familiare assistito dal Settore Socialità del Comune (limitatamente al periodo di assistenza);
- La riduzione della tariffa al 30% per le utenze, domestiche e non domestiche, poste nelle zone c.d. non servite, intendendosi come tali tutte le zone del territorio comunale nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta e che non risultano servite dai c.d. ecopoint in quanto distanti oltre 2 Km.;
- La riduzione della tariffa nella misura del 50% per l’abitazione occupata da nucleo familiare, ancorché composto da una persona con reddito rinveniente esclusivamente da pensione o rendita concessa da enti previdenziali ed assistenziali, di importo non superiore al trattamento minimo N.P.S;
- La riduzione della tariffa nella misura del 50% per l’unità immobiliare utilizzata da libero professionista o imprenditore in forma individuale con invalidità temporanea assoluta (100%) riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/92;
- La riduzione della tariffa nella misura del 30% per l’abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, dichiarando a tal fine che non intende cedere detto alloggio in locazione o comodato;
- La riduzione della tariffa di riferimento come da Regolamento per nucleo familiare con soggetto riconosciuto inabile al 100% , ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92;
- La riduzione della tariffa nella misura del 10% per le utenze non domestiche che avviano a recupero rifiuti assimilati;
- La riduzione della tariffa nella misura del 10% per le utenze non domestiche nelle categorie di “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub” e “Bar, caffè, pasticceria” prive di macchine adibite al gioco d’azzardo o scommesse.
- Per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani eseguito in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta alle utenze domestiche una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, e comunque non superiore a € 65,00 da riconoscere al contribuente nella misura di € 5,00 per ogni 000 punti, da applicare sulla tassa dovuta per l’anno successivo.
- Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’art. 238,comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al comune entro i termini di legge con effetti a decorrere dall’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria (quota variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le utenze non domestiche che hanno precedentemente optato per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo, al Comune. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica, che si avvale della esenzione conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell’anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. La comunicazione, anche nella forma dell’autocertificazione, sarà oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente. La documentazione attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati. (Delibera ARERA del 18/01/2022 n. 15 art.3, comma 2).
Per ottenere le predette esenzioni o riduzioni occorre presentare al Protocollo il MODELLO AGEVOLAZIONI TARI entro l’anno di riferimento d’imposta unitamente, per alcune fattispecie, alla relativa:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà assegno sociale 2024;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà Giochi d’azzardo 2024;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà immobile tenuto a disposizione 2024;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà minimo Inps 2024;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà fuoriuscita dal servizio pubblico 2024;
- Modello di richiesta per comunicazione atti a mezzo posta elettronica 2024;
- Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ECOPOINT TARI 2024;
- Modello fuoriuscita dal servizio 2024.
DICHIARAZIONI ED ISTANZE
L’inizio, la variazione e la cessazione dell’occupazione di un immobile ad uso domestico o non domestico, deve essere dichiarata allo SPORTELLO FISICO, presso l’Area Fiscalità Locale, sito in Via Carnicella ovvero trasmettendo al protocollo dell’Ente, anche a mezzo PEC, il relativo
modulo iscrizione-variazione-cessazione Utenza DOMESTICA
modulo iscrizione-variazione-cessazione Utenza NON DOMESTICA
Le istanze generiche, dilazioni di pagamento, compensazioni di crediti, rimborsi, riversamento pagamenti e reclami, ove trasmesse al protocollo ovvero a mezzo PEC, devono essere presentate utilizzando i seguenti moduli:
- modulo istanza
- modulo reclamo
- modulo riversamento TARI
- modulo COMPENSAZIONE-RIMBORSO
- modulo DILAZIONE
Per le comunicazioni di inizio, variazione e cessazione dell’occupazione nonché per i reclami è attivo anche lo SPORTELLO ON LINE accessibile al seguente URL
Quando e come si versa
I versamenti devono essere eseguiti alle seguenti scadenze:
o prima rata acconto: termine di scadenza 20 giugno 2024 ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento
- seconda rata ovvero versamento in unica soluzione acconto: termine di scadenza 20 luglio 2024
o terza rata acconto : termine di scadenza 20 settembre 2024
- quarta rata ovvero versamento in unica soluzione saldo: termine di scadenza 20 novembre 2024
o quinta rata saldo: termine di scadenza 20 dicembre 2024
a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241 (modello F24).
In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento è possibile richiederne copia presso gli sportelli TARI dell’Area Fiscalità Locale:
INFO: Utenze Domestiche: 080.2446376 - 0802446378
Utenze Non domestiche: 080.2446371 – 080.2446374 – 080.2446384 – 080.2446388
Riduzioni: 080.2446371 – 080.2446388
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
INFORMAZIONI DI SERVIZIO
E’ importante sapere che:
la normativa della TARI prevede la riscossione in autoliquidazione e l’invio dei modelli di pagamento da parte del Comune è al solo fine di agevolare l’adempimento del contribuente.
Per la ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico, il cittadino dovrà recarsi presso i ns. uffici per la sottoscrizione di un modulo per l’assenso e l’utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica.
Per ogni ulteriori informazioni, o per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, i cittadini possono rivolgersi all’Area Fiscalità Locale, in via Carnicella.
Gli sportelli sono aperti al pubblico previa:
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
INFO: Utenze Domestiche: 080.2446376 - 0802446378
Utenze Non domestiche: 080.2446371 – 080.2446374 – 080.2446384 – 080.2446388
Riduzioni: 080.2446371 – 080.2446388
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
SPORTELLO ON LINE con accesso al seguente URL:
https://servizionline.hypersic.net/cmsmolfetta/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=TRIB&P=100
AVVERTENZE
In caso di omesso/parziale versamento, è notificato al contribuente, anche a mezzo raccomandata
A.R. apposita richiesta di pagamento, con indicazione della somma da versare comprensiva di sanzioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (30% dell’importo dovuto e non versato, sanzione non riducibile) e interessi in misura pari al tasso di interesse legale, nonché con addebito delle spese di notifica. L’inadempimento ulteriore comporta l’avvio delle procedure esecutive (riscossione coattiva in unica soluzione) per il recupero delle somme non versate, ivi comprese sanzioni ed interessi, con la maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e con aggravio di spese di riscossione.
RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
La tassa è disciplinata dalla normativa di riferimento, specificatamente:
- 1, commi dal 641 al 668 della Legge 27/12/2013 n. 147 nella parte che disciplina la TARI;
- Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 9 del 22/04/2024.
- Delibere ARERA n. 443/2019/RIF, n. 444/2019/RIF, n. 493/2020/R/RIF, n. 363/R/RIF
e n. 15/2022/R/RIF.
COMUNICAZIONI ARERA
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