La comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale
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La comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale è normata dall’art. 9 della egge 22/2/2000 n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”.
L’art. 9 della legge 28/2000 stabilisce che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, le amministrazioni pubbliche non possono svolgere attività di comunicazione, fatta eccezione per quella svolta in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
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